CBAM: Regime definitivo 2026
Obblighi e scadenze per le aziende importatrici UE

Dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il regime definitivo del Carbon Border Adjustment Mechanism. Per le aziende UE importatrici di merci extra-UE soggette al meccanismo, cambiano obblighi, scadenze e modalità di gestione dei certificati CBAM.

RGR, 11 Maggio 2026

Il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), introdotto dal Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo e del Consiglio, è diventato pienamente operativo il 1° gennaio 2026, segnando la conclusione del periodo transitorio avviato nel 2023. Il meccanismo nasce con un duplice obiettivo: attribuire un prezzo al carbonio incorporato nelle importazioni di merci extra-UE e contrastare il cosiddetto carbon leakage, ossia la tendenza a delocalizzare la produzione in Paesi con normative ambientali meno stringenti. Il CBAM si affianca e si integra con il sistema europeo di scambio delle quote di emissione EU ETS, in vigore dal 2005, e punta a incentivare la decarbonizzazione lungo le filiere globali.


L'esenzione de minimis: chi è soggetto al CBAM?

Con l'entrata in vigore del Regolamento UE 2025/2083, è stata introdotta un'importante soglia di esenzione: sono soggetti agli obblighi CBAM solo gli importatori che superano le 50 tonnellate unitarie annue di merci CBAM. Chi si mantiene al di sotto di questa soglia è escluso dagli adempimenti previsti dalla normativa, con un significativo alleggerimento degli oneri per le piccole realtà imprenditoriali.


Le scadenze del regime definitivo

Gli obblighi per le aziende importatrici soggette al meccanismo si articolano nelle seguenti scadenze chiave:

31 Marzo 2026

Registrazione obbligatoria come Dichiarante Autorizzato. Chi non si registra in tempo o non viene approvato vedrà le proprie importazioni bloccate alla dogana.

Dal 2027 (trimestrale)

Acquisto trimestrale di certificati CBAM per coprire almeno il 50% delle emissioni generate dalle merci importate nel periodo.

30 Settembre 2027

Presentazione della prima dichiarazione annuale sulle importazioni 2026 e restituzione di certificati a copertura del 100% delle emissioni.


A quali merci si applica il CBAM?

Il meccanismo si applica a sei categorie merceologiche identificate tramite codici NC (Nomenclatura Combinata):

Categoria Principali codici NC
Cemento 25070080, 25231000, 25232100, 25232900, 25233000, 25239000
Sostanze chimiche – Idrogeno 28041000
Alluminio 7601, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 76090000, 7610, 76110000, 7612, 76130000, 7614, 7616
Ghisa, ferro e acciaio 72022, 72023000, 72025000, 72027000, 72028000, 72029100, 72029200, 72029300, 720299, 7204, 26011200, 7301, 7302, 730300, 7304 (…)
Concimi 28080000, 2814, 28342100, 3102, 3105
Energia elettrica 27160000

Per l'elenco completo delle merci si rimanda al testo del Regolamento (UE) 2023/956 (pagg. 38 e ss.).


L'acquisto e il costo dei certificati CBAM

A partire dal 2027, le aziende importatrici dovranno acquistare certificati CBAM per coprire le emissioni di CO₂ incorporate nelle merci importate. Il prezzo dei certificati è strettamente legato alle aste delle quote ETS:

  • Certificati per le importazioni 2026 (da restituire entro il 30 settembre 2027): il prezzo sarà determinato come media trimestrale delle aste ETS del 2026. Nel primo trimestre 2026, tale media si attesta intorno a 75,36 €/tCO₂.
  • Certificati dal 2027 in poi: il prezzo sarà calcolato come media settimanale delle aste delle quote ETS.

È quindi fondamentale per le aziende importatrici monitorare costantemente l'andamento delle aste ETS, poiché l'esposizione finanziaria legata all'acquisto di certificati CBAM dipende direttamente da tali valori.

Per ulteriori informazioni sui prezzi dei certificati CBAM


Come prepararsi: i passi essenziali

Per essere conformi al regime definitivo CBAM, le aziende importatrici devono strutturare un percorso chiaro che comprende:

  1. Verifica della soglia de minimis: accertare se le importazioni di merci CBAM superano le 50 tonnellate annue.
  2. Classificazione delle merci: identificare i codici NC dei prodotti importati e verificarne la riconducibilità alle categorie CBAM.
  3. Registrazione come Dichiarante Autorizzato: il termine del 31 marzo 2026 è scaduto. Chi non ha ancora completato la procedura deve intervenire immediatamente per evitare che le proprie importazioni vengano bloccate alla dogana.
  4. Calcolo delle emissioni incorporate: impostare un sistema di monitoraggio per il calcolo delle emissioni dirette e indirette associate ai beni importati.
  5. Pianificazione dell'acquisto di certificati: stimare il fabbisogno e pianificare gli acquisti trimestrali in base all'andamento delle aste ETS.
  6. Predisposizione della dichiarazione annuale: raccogliere i dati necessari per la prima dichiarazione da presentare entro il 30 settembre 2027.

In materia di sostenibilità

  • ISO 14001: Sistema di gestione ambientale per ridurre l'impatto ecologico e migliorare le prestazioni ambientali dell'azienda

  • ISO 45001: Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, garantendo un ambiente di lavoro sicuro e prevenendo infortuni

  • BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ: Rendicontazione delle performance ambientali, sociali ed economiche dell'azienda secondo standard internazionali

  • DICHIARAZIONE AMBIENTALE EPD: Comunicazione verificata degli impatti ambientali del prodotto lungo l'intero ciclo di vita

  • CARBON FOOTPRINT: Misurazione e quantificazione delle emissioni di gas serra generate dalle attività aziendali e dai prodotti

  • LIFE CYCLE ASSESSMENT: Valutazione completa degli impatti ambientali dalla produzione allo smaltimento del prodotto

  • SA8000 RESPONSABILITÀ SOCIALE: Certificazione per garantire condizioni di lavoro etiche, rispetto dei diritti dei lavoratori e pratiche commerciali responsabili

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